Nuovi obblighi per operazioni transfrontaliere dal 1° luglio 2022

di Ilenia Girardi

Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati ai fini IVA in Italia, non potranno più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro), ma dovranno essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate attraverso la fatturazione elettronica in formato xml.

L’invio delle operazioni attive è gestibile emettendo, anche per i clienti esteri, le fatture in formato elettronico entro i termini fissati per l’emissione delle fatture, ovvero 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, indicando il codice convenzionale “XXXXXXX” nel campo “Codice destinatario”.

La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Il campo “Codice Destinatario” dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”.

I tipi di documenti da utilizzare sono:

  • D17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

Nel campo “data” della sezione Dati generali si dovrà indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero) nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto INTRA UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori EXTRA UE.

Sono escluse le operazioni documentate da:

  • bolletta doganale;
  • fatturazione elettronica.

Sono escluse anche le operazioni di importo inferiori ad Euro 5.000,00 per ogni singola operazione relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 a 7-octies del D.P.R n. 633/1972.

Da luglio la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro dal momento che anche quest’ultimi avranno l’obbligo di fatturazione elettronica.

Nel caso in cui la predisposizione e l’invio delle autofatture sia affidata al nostro studio, le fatture di acquisto ricevute dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo studio@cofis.it entro tre giorni dalla data di ricezione.

Per maggiori informazioni può contattare il nostro studio.