Nuovi obblighi formali per appaltatori e subappaltatori del settore edile

di Ilenia Girardi

Per poter usufruire delle detrazioni fiscali relative agli interventi edili per i cantieri di importo superiore a 70.000,00 Euro avviati dal 27 maggio 2022, scatta l’obbligo di indicare negli atti di affidamento e nelle fatture il contratto di lavoro collettivo dell’edilizia applicato dall’impresa.

L’ obbligo è indispensabile per i seguenti bonus fiscali:

  • superbonus 110 %;
  • bonus facciate;
  • bonus del 75% (abbattimento barriere architettoniche);
  • bonus ordinari (50% e 65%) solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Sono soggette all’obbligo le imprese con dipendenti che eseguono lavori edili ed affini anche in caso di coinvolgimento di un subappaltatore o di un general contractor.

Sono escluse le imprese individuali anche se si avvalgono di collaboratori famigliari.

I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile sono:

  • quello firmato dalle confederazioni dell’Artigianato;
  • quello firmato da Ance (aderente a Confindustria);
  • quello firmato da Confapi.

Le diciture possibili, da verificare in base al proprio contratto collettivo, possono essere:

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini Artigiane e P.I. – (CCNL Edilizia Artigianato vigente);
  •  Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Autonoma di Trento Integrativo del C.C.N.L. 23 luglio 2008 e ss.mm.ii. (CCPL Edilizia Artigianato vigente);
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini Industriali – (CCNL Edilizia Industria vigente);
  • Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Trento – Industria (CCPL Edilizia Industria vigente);
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili ed affini – (CCNL Edilizia pmi vigente– Confapi – Aniem).

È importante suddividere nella fattura le spese tecniche (comprese quelle del visto di conformità) in relazione alle diverse tipologie di intervento.

Lo sconto in fattura (anche se parziale) deve essere applicato in tutte le fatture e la parte di corrispettivo non “coperta” dallo sconto va comunque versata con bonifico tracciato, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La congruità della manodopera nel cantiere per i lavori edili deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale attraverso il Durc di congruità.

Il controllo della congruità deve essere presentato per:

  • i lavori edili pubblici o privati da parte di imprese affidatarie in appalto o subappalto;
  • i lavori privati se le opere complessive sono pari o superiori a 70.000,00 Euro.

Il Durc di congruità è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente (portale Cnce-Edilconnect).

Per maggiori informazioni può contattare il nostro studio oppure consultare il seguente link:

CIRCOLARE N.19/E 2022